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Autore Topic: il codice della strada e la bicicletta  (Letto 142218 volte)

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Offline Jimmy

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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #60 il: Agosto 28, 2012, 11:58:21 am »


nessunConfine...come mai non ti piace il tono?...io lo trovo serio, pungente al punto giusto per far sì che si instauri il dubbio e l'attenzione nei ciclisti che magari non adottano (per scelta ma anche per ignoranza o pigrizia) le misure previste e rese obbligatorie dal codice...ke pensi?
« Ultima modifica: Agosto 28, 2012, 05:23:09 pm by occhio.nero »
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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #61 il: Agosto 28, 2012, 01:42:22 pm »


nessunConfine...come mai non ti piace il tono?...io lo trovo serio, pungente al punto giusto per far sì che si instauri il dubbio e l'attenzione nei ciclisti che magari non adottano (per scelta ma anche per ignoranza o pigrizia) le misure previste e rese obbligatorie dal codice...ke pensi?
Beh, prima di fare una multa, devono riuscire a prendere il ciclista trasgressore! Personalmente, se vengo "pinzato" a bruciare un semaforo rosso o andare in un senso vietato da una pattuglia in macchina, comincio a pedalare deciso e voglio vedere come fanno a prendermi!
« Ultima modifica: Agosto 28, 2012, 05:21:28 pm by occhio.nero »
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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #62 il: Agosto 28, 2012, 02:28:43 pm »
Beh, prima di fare una multa, devono riuscire a prendere il ciclista trasgressore! Personalmente, se vengo "pinzato" a bruciare un semaforo rosso o andare in un senso vietato da una pattuglia in macchina, comincio a pedalare deciso e voglio vedere come fanno a prendermi!

non potrebbero semplicemente mettersi di sbieco e bloccarti?...lo fanno con le auto che voglio dire potrebbero correre di +...all'estero ti bloccano sulla bici e ti sanzionano come niente...
« Ultima modifica: Agosto 28, 2012, 05:21:41 pm by occhio.nero »
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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #63 il: Agosto 28, 2012, 02:46:13 pm »
non potrebbero semplicemente mettersi di sbieco e bloccarti?...lo fanno con le auto che voglio dire potrebbero correre di +...all'estero ti bloccano sulla bici e ti sanzionano come niente...
Beh, con la bici è un po' più facile svicolare via!!! E poi non avendo la targa, prima che mi prendono!!
« Ultima modifica: Agosto 28, 2012, 05:21:59 pm by occhio.nero »
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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #64 il: Agosto 28, 2012, 02:57:38 pm »
Beh, con la bici è un po' più facile svicolare via!!! E poi non avendo la targa, prima che mi prendono!!

fomenteresti un inseguimento alla Blues Brothers ma con le bici 8) ;D ;D ;D...ci starebbe ma non contare su dime pe rla parte di Jake elwood: io ti osserverei dal ciglio della strada con la bici sul cavalletto....tiferei per te ovvio, ma nulla + :P
« Ultima modifica: Agosto 28, 2012, 05:22:14 pm by occhio.nero »
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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #65 il: Agosto 28, 2012, 03:00:21 pm »
fomenteresti un inseguimento alla Blues Brothers ma con le bici 8) ;D ;D ;D...ci starebbe ma non contare su dime pe rla parte di Jake elwood: io ti osserverei dal ciglio della strada con la bici sul cavalletto....tiferei per te ovvio, ma nulla + :P
O mi sparano o non mi fermo!!!  ;D
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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #66 il: Agosto 28, 2012, 03:24:38 pm »
O mi sparano o non mi fermo!!!  ;D
oltre che le lucette, bretelle o gilet, borse e caschetto....anche il giubboptto antiproiettile  ;):P...edddai sarebbe troppo...
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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #67 il: Agosto 28, 2012, 04:20:53 pm »
ritornando seri, ecco uno spunto di riflessione molto ufficiale
"Richiesta di parere in merito all?art. 41 CdS. Commi che regolano il comportamento del velocipedi in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate"
il ministero risponde:
http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2428&Itemid=7


Citazione
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
 Direzione Generale per la Sicurezze Stradale
 Divisione II
01/08/2012
Prot. n. 4444
Oggetto: Richiesta di parere in merito all?art. 41 CdS. Commi che regolano il comportamento del velocipedi in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate. Rif. nota del 27.06.2012.
Con riferimento ai quesiti qui proposti con la nota in riscontro, si riportano di seguito le norme che regolano il comportamento del ciclisti In corrispondenza delle intersezioni semaforizzate.
I velocipedi sono tenuti a circolare sulle piste ciclabili, qualora esistenti, ai sensi dell?art. 182, c. 9, del Codice [I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento]; la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione è assicurata dagli attraversamenti ciclabili, ai sensi dell?art. 146, c. 1, del Regolamento [1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento].
Le lanterne semaforiche per velocipedi possono essere Impiegate solo in corrispondenza di piste ciclabili, ai sensi dell?art. 41, c. 6, del Codice (DLs n. 285/1992) [6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile] e dell?art. 163, c. 4, del Regolamento (DPR n. 495/1992) [4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni (1). ].
Le piste ciclabili possono essere realizzate in sede propria o in corsia riservata; quest?ultima può essere ricavata su carreggiata stradale o su marciapiede, come indicato dall?art. 6, c. 2, del ?Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili?, approvato con DM n. 557/1999 [2. La pista ciclabile può essere realizzata:
 <blockquote>a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili;
b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;
c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.].</blockquote> In assenza di piste ciclabili i velocipedi possono circolare sul marciapiede in promiscuo con i pedoni, alle condizioni previste dall?art, 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999 [5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:
 <blockquote>a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all'articolo 7;
b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.</blockquote> ], ovvero sulla carreggiata stradale in promiscuo con i veicoli, al sensi del medesimo ari. 4, c. 6 [6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, rappresentano la tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi per dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità - in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dossi - ecc.) che comunque puntino alla riduzione dell'elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.].
Dal combinato disposto delle norme sopra citate discende che, qualora circolino in promiscuo con gli altri veicoli, i velocipedi sono tenuti ad osservare le regole generali di circolazione; in particolare alle intersezioni semaforizzate i ciclisti devono tenere il comportamento di cui all?art. 41 cc. 9, 10 e 11 [9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni].
Qualora circolino in promiscuo con i pedoni, i ciclisti sono tenuti ad attraversare sugli attraversamenti pedonali, che godono di precedenza ai sensi dell?art. 40, c. 11, del Codice [11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi]; se sono presenti lanterne semaforiche pedonali, ai sensi dell?art. 41, c. 15 [15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni], I ciclisti devono assumere il comportamento dei pedoni di cui al medesimo art. 41, c. 5 [5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde], intendendo che sono fermi o attraversano quando c?è via libera per i pedoni, senza necessariamente scendere dalla bicicletta; se necessario, devono inoltre adottare il comportamento di cui all?art. 182, c. 4 [4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza].
In presenza di piste ciclabili, munite di attraversamenti ciclabili che, ai sensi dell?art. 135, c. 15, del Regolamento, devono essere sempre segnalati, se sono presenti le lanterne per velocipedi il comportamento dei ciclisti sarà ancora quello di cui all?art. 41, cc. 9, 10 e 11, del Codice [vedi sopra], come prescritto dal medesimo art. 41, c. 14 [14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11]; in assenza di lanterne per velocipedi, sugli attraversamenti ciclabili i velocipedi godono della precedenza ai sensi dell?art. 40, c, 11 [vedi sopra].
Ove ricorra il caso, saranno infine adottati i comportamenti di cui all?art. 377, cc. 2 e 7, del Regolamento.
Nel caso in esame trattasi di intersezione semaforizzata, comandata automaticamente dalla presenza dei veicoli a motore, e di traffico in promiscuo di veicoli a motore e di velocipedi; conseguentemente i conducenti dei velocipedi devono osservare le norme generali di circolazione valide per tutti i veicoli.
In proposito si osserva che un impianto semaforico può essere gestito con programma a ciclo fisso, variabile ovvero attuato (ossia variabile in funzione del traffico sui vari rami dell?intersezione, rilevato attraverso appositi sensori), o sincronizzato con altri impianti, in funzione di scelte che vengono operate dall?ente proprietario della strada per gestire al meglio la circolazione.
Pertanto l?adozione del comando attuato ricade nella facoltà dell?ente proprietario, secondo le valutazioni di competenza.
Non si può pretendere in maniera generica un ciclo semaforico attuato, tanto meno attuato dal transito dei velocipedi, anche perché non risultano attualmente disponibili sensori in grado di rilevare comunque la presenza dei velocipedi.
In alternativa, può essere adottata la soluzione di predisporre un comando manuale a chiamata utilizzabile dai ciclisti, la cui convenienza deve essere opportunamente valutata.
E? infine sicuramente praticabile la soluzione di utilizzare l?attraversamento pedonale presente sulla Via Mameli.
AI riguardo si osserva che, in assenza di percorso promiscuo pedonale e ciclabile realizzato alle condizioni di cui all?art. 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999 [4. Nel capo II del presente regolamento sono definite le norme da rispettare per la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili, mentre per i percorsi promiscui, le cui caratteristiche tecniche esulano dalla disciplina delle presenti norme, vengono fornite unicamente le indicazioni riportate ai commi 5 e 6.
5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:
 <blockquote>a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all'articolo 7;
b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.],</blockquote> i conducenti di velocipedi dovranno necessariamente procedere a piedi, in quanto non è consentita la circolazione dei velocipedi sul marciapiede; l?attraversamento sulle strisce pedonali in sella al velocipede è consentita assicurando tuttavia il rispetto di quanto disposto dall?art. 182, c. 4 [4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza].
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
 (Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
qui qualche commento
http://enzocontini.wordpress.com/2012/08/27/come-ci-si-deve-comportare-in-bicicletta-in-corrispondenza-dei-semafori/
citizen cyclist [utente leggero della strada]
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Offline occhio.nero

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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #68 il: Agosto 28, 2012, 05:21:00 pm »
please, citate solo la parte che vi interessa, non tutto il post.  ;)
Federico
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Offline Hopton

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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #69 il: Agosto 28, 2012, 06:29:06 pm »
Come sempre alle note e circolari ministeriali fa difetto il dono della sintesi, oltre che il dono di scrivere in un italiano che non risulti ammorbante....
Per quanto mi riguarda, segnalo ad esempio una questione che in tanta verbosità non viene mai considerata: le pseudo piste ciclabili sulle quali non si effettua alcuna manutenzione per anni, fino ad arrivare ad essere delle trappole mortali disseminate di crateri. Io attraverso tutti i giorni un vialone bello lungo a Monza che ha proprio una ciclabile di questo tipo. Io sono obbligato per legge a percorrerla (per altro in un tratto è piena di attività commerciali, per cui si rischia continuamente lo scontro con i pedoni), con le ruotine della Brompton che sobbalzano. Affianco c'è la carreggiata stradale che è appena stata tutta rifatta ed è liscia come un biliardo, ma io non la posso percorrere, perché sono tenuto a usare la "comoda" pista ciclabile...
Anche se sinceramente dubito che un vigile mi farebbe mai una multa per questo, però in caso di incidente sarebbe automaticamente colpa mia a prescindere dalla dinamica, perché avrei dovuto utilizzare la ciclabile.
Mario
« Ultima modifica: Agosto 28, 2012, 06:30:42 pm by Hopton »
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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #70 il: Agosto 28, 2012, 09:37:54 pm »
Come sempre alle note e circolari ministeriali fa difetto il dono della sintesi, oltre che il dono di scrivere in un italiano che non risulti ammorbante....
Per quanto mi riguarda, segnalo ad esempio una questione che in tanta verbosità non viene mai considerata: le pseudo piste ciclabili sulle quali non si effettua alcuna manutenzione per anni, fino ad arrivare ad essere delle trappole mortali disseminate di crateri. Io attraverso tutti i giorni un vialone bello lungo a Monza che ha proprio una ciclabile di questo tipo. Io sono obbligato per legge a percorrerla (per altro in un tratto è piena di attività commerciali, per cui si rischia continuamente lo scontro con i pedoni), con le ruotine della Brompton che sobbalzano. Affianco c'è la carreggiata stradale che è appena stata tutta rifatta ed è liscia come un biliardo, ma io non la posso percorrere, perché sono tenuto a usare la "comoda" pista ciclabile...
Anche se sinceramente dubito che un vigile mi farebbe mai una multa per questo, però in caso di incidente sarebbe automaticamente colpa mia a prescindere dalla dinamica, perché avrei dovuto utilizzare la ciclabile.
Mario
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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #71 il: Agosto 29, 2012, 12:55:11 am »
please, citate solo la parte che vi interessa, non tutto il post.  ;)
Chiedo schiuma, devo ancora imparare a "tagliare" i post!
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Offline Ragadorn

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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #72 il: Settembre 07, 2012, 04:34:40 pm »
Come sempre alle note e circolari ministeriali fa difetto il dono della sintesi, oltre che il dono di scrivere in un italiano che non risulti ammorbante....
Per quanto mi riguarda, segnalo ad esempio una questione che in tanta verbosità non viene mai considerata: le pseudo piste ciclabili sulle quali non si effettua alcuna manutenzione per anni, fino ad arrivare ad essere delle trappole mortali disseminate di crateri. Io attraverso tutti i giorni un vialone bello lungo a Monza che ha proprio una ciclabile di questo tipo. Io sono obbligato per legge a percorrerla (per altro in un tratto è piena di attività commerciali, per cui si rischia continuamente lo scontro con i pedoni), con le ruotine della Brompton che sobbalzano. Affianco c'è la carreggiata stradale che è appena stata tutta rifatta ed è liscia come un biliardo, ma io non la posso percorrere, perché sono tenuto a usare la "comoda" pista ciclabile...
Anche se sinceramente dubito che un vigile mi farebbe mai una multa per questo, però in caso di incidente sarebbe automaticamente colpa mia a prescindere dalla dinamica, perché avrei dovuto utilizzare la ciclabile.
Mario

Scusa ma che la legge ti vieta di andare sulla carreggiata se c'è la ciclabile?

Se c'è un incidente dubito sia completamente colpa tua (se rispetti il senso di marcia e stai da parte), anche parcheggiare in carreggiata o in divieto di sosta è vietato ma se ci parcheggiano e ci picchi vai che ti prendi la colpa eccome.

Molte volte io vado sulla carreggiata fregandomene delle finte piste ciclabili (quelle a groviera per intenderci), una volta un tipo a piedi mi disse qualcosa di storto e io gli buttai lì un "guardi che non sono come lei a me le palle servono ancora!" e me la svignai :P


Offline alek78

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« Ultima modifica: Settembre 07, 2012, 06:07:35 pm by alek78 »
Parcheggium trovatus ! Dahon Classic I and others
e ora un consiglio commerciale: OCCHIO ALLE BORSE KLICKFIX !!! http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=524.msg21158#msg21158

Offline Ragadorn

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Re:il codice della strada e la bicicletta
« Risposta #74 il: Settembre 08, 2012, 10:17:28 am »
e che balle -.-

anche i pedoni sono obbligati ad andare sulla pista? sennò scendo e la spingo a piedi -.-