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Autore Topic: Sicurezza della bici. La norma Europea EN 14764  (Letto 11198 volte)

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Offline gip

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Sicurezza della bici. La norma Europea EN 14764
« il: Giugno 05, 2014, 10:51:08 am »
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Ciao a tutti. Non avendo ancora visto note o commenti sull’argomento mi piacerebbe parlare della norma europea EN 14764 in vigore da febbraio 2006. Tale norma appartiene alla famiglia delle EN 147xx che definiscono i requisiti minimi di progettazione e alle quali deve essere conforme una bicicletta per soddisfare i criteri di sicurezza richiesti dalla UE con la sua specifica generale 2001/95/CE.
Tali norme sono:
UNI EN 14764 "Biciclette da città e da trekking - Requisiti di sicurezza e metodi di prova"
UNI EN 14765 "Biciclette da ragazzo - Requisiti di sicurezza e metodi di prova"
UNI EN 14766 "Mountain bike - Requisiti di sicurezza e metodi di prova"
UNI EN 14781 "Biciclette da corsa - Requisiti di sicurezza e metodi di prova".
Esse descrivono, oltre ai requisiti strutturali, le prove di tipo alle quali deve essere sottoposto un modello per certificarne la conformità. Come molti sapranno le EN (Euronorm) sono norme di buona tecnica armonizzate per tutti i paesi UE e stanno progressivamente sostituendo le norme nazionali (in Italia le norme UNI). Se recepite ed in vigore, sono da osservare obbligatoriamente. Queste in particolare sono già state recepite dalla UNI (Ente Italiano di Normazione).
La EN 14764 è quella che sovraintende anche le bici pieghevoli, espressamente citate al capitolo 4.3.3, e per le quali valgono tutte le regole in essa contenute senza deroghe.
E’ bene chiarire, prima di tutto, che queste normative riguardano i costruttori ed i distributori di biciclette e non gli utilizzatori come noi. L’utilizzatore è tenuto solo all’osservanza del D.L. 285 1992 e successive modifiche, altrimenti noto come ‘Codice della Strada’, che peraltro non richiama espressamente queste EN. Dico questo  perché, se così fosse stato, non vi sarebbe possibilità da parte dell’utilizzatore di apportare modifiche alla propria bicicletta senza contravvenire al CdS stesso. Nemmeno chi commercia bici è obbligato a vendere mezzi conformi alle EN, ma però è tenuto all’osservanza della norma generale 2001/95/CE che impone che qualsiasi prodotto destinato alla vendita al pubblico sia ‘sicuro’. I venditori pertanto dovranno farsi carico in proprio delle conseguenze dovute ad incidenti se causati da biciclette da loro vendute e non conformi alle EN 147xx per le quali invece la responsabilità resta del costruttore.
Ma come si riconosce una bici certificata? La norma prevede al capitolo 6 che sulle bici nuove costruite dopo dicembre 2006 siano presenti due marcature specifiche:
-   una marcatura ‘visibile e permanente’ (punzonata) che riporti ‘EN14764’ immediatamente prima del numero di matricola del telaio.
-   Una marcatura ‘visibile e duratura’ (etichetta resistente all’acqua e ai solventi) che, oltre alla normativa, riporti il nome del costruttore o del distributore.
Quindi quando si compra una bici nuova sarebbe bene accertarsi che questa sia costruita secondo norma e che siano presenti le marcature previste. Secondo me un’altra cosa a cui si dovrebbe prestare attenzione è che quando si sottoscrive un contratto assicurativo questo pretenda o meno la conformità del mezzo alle norme vigenti. Se così fosse in caso di incidente ed in mancanza di certificazione vi sarebbero poi problemi. Cosa che potrebbe avvenire anche in caso di modifiche apportate alla configurazione originale esattamente come avviene per i motorini manomessi. Non voglio spaventare nessuno ma le assicurazioni sono maestre in cavilli per non pagare. Se si ha una bici vecchia o modificata tali contratti non bisogna accettarli.
La norma è lunga e pesante (90 pagine) per cui mi guarderò bene dal descriverla tutta ma contiene argomenti che, secondo me, vale la pena conoscere.
Sono riuscito a trovarne in rete una copia completa in lingua spagnola. E’ faticosa ma non impossibile da leggere (aiutandosi con traduttori on-line). Purtroppo non la posso rendere disponibile perché le leggi sul copyright ne vietano la diffusione. A chi interessasse è acquistabile in lingua italiana a 75 € on-line su www.uni.com.
Vediamo ora com’è articolata la EN 14764.
E’ suddivisa in sei capitoli principali cui si aggiungono 4 annessi:
1) Oggetto e campo di applicazione.
2) Normative correlate.
3) Termini e definizioni.
4) Requisiti e metodi di prova.
5) Istruzioni per i costruttori.
6) Marcature.
Annesso A)  Calcolo per le prestazioni di frenatura.
Annesso B)  Geometrie di direzionalità (sterzo).
Annesso C)  Integrità strutturale della bicicletta montata.
Annesso D)  Insieme ruota-pneumatico. Prove di fatica.

Il capitolo fondamentale è il quarto che è suddiviso in 21 paragrafi:
1- Prove di frenatura e di resistenza;  2- Spigoli vivi;  3- Sicurezza e resistenza degli elementi di fissaggio;  4- Metodo di rilevazione delle cricche di saldatura;  5- Parti sporgenti;  6- Freni;  7-  Direzionalità (sterzo);  8- Telaio;  9- Forcella anteriore;  10- Ruote e assieme ruota-pneumatico;  11- Pneumatici e camere d’aria;  12- Parafanghi;  13- Pedali e guarnitura;  14-  Sella e reggisella;  15- Catena;  16- Protezione della catena;  17- Elementi di protezione dei raggi;  18- Portapacchi;  19- Comportamento ed uso della bicicletta completamente montata;  20- Sistema di illuminazione e catarifrangenti;  21- Dispositivo di avviso.
I temi sono trattati in modo ingegneristico e quindi ostico ai più per la comprensione. Se la cosa interessa a qualcuno cercherò, con calma ed a puntate, di sintetizzare in modo comprensibile solo gli aspetti importanti o richiesti.
Il messaggio che vorrei far passare è comunque semplice. Quando si compera una bicicletta è meglio che questa sia certificata secondo le norme di buona tecnica. Modificarla e cambiarne le caratteristiche non è vietato ma è sempre bene tener presente che per mantenere le caratteristiche di sicurezza non si può far sempre quello che si vuole (sulle parti inerenti la sicurezza). Infine prestare attenzione ed osservare le prescrizioni del libretto di uso e manutenzione (obbligatorio fornirlo per il costruttore). Poi ognuno è libero (ma non tanto) di decidere per se. Alla prossima puntata. Ciao a tutti.
« Ultima modifica: Marzo 06, 2017, 11:00:54 pm by occhio.nero »
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Offline boccia

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Re:Sicurezza della bici. La norma Europea EN 14764
« Risposta #1 il: Giugno 05, 2014, 11:17:30 am »
Grazie, Gip,
personalmente trovo questo argomento molto interessante...

Offline mancio00

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Re:Sicurezza della bici. La norma Europea EN 14764
« Risposta #2 il: Giugno 05, 2014, 12:07:04 pm »
tema interessante, grazie!
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Offline Hopton

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Re:Sicurezza della bici. La norma Europea EN 14764
« Risposta #3 il: Giugno 06, 2014, 05:59:57 pm »
Grazie per l'utile contributo Gip. ;)
Ho un dubbio riguardo alla marcatura: di recente per il mio lavoro ho approfondito una norma australiana relativa al mio settore, e prescriveva la stessa cosa, ma non congiuntamente, bensí separatamente, cioè dice che la marcatura deve sia essere ben leggibile e resistente all'abrasione (questo perché a volte le marcature tramite punzonature non sono molto leggibili nel nostro settore, o possono diventare poco leggibili a seguito di un po' di abrasione, se la punzonatura è appena accennata), e sia essere indelebile, quindi con inchiostro che non si cancella toccando o sfregando con polpastrelli etc., e qui si riferisce chiaramente alla marcatura tramite etichetta. insomma o la punzonatura o l'etichetta, purché ci sia qualcosa e duri nel tempo.
Forse anche in questo caso è così, e quindi basta che uno dei due tipi di marcatura sia presente?
Mario
« Ultima modifica: Giugno 06, 2014, 08:41:42 pm by Hopton »
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Offline gip

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Re:Sicurezza della bici. La norma Europea EN 14764
« Risposta #4 il: Giugno 06, 2014, 10:43:27 pm »
Ciao Mario, grazie per l'intervento. Effettivamente anch'io ho avuto questo dubbio. La tua annotazione è pertinente. Sono stato da Fabrizio, il mio meccanico e venditore di bici, a guardare quelle che aveva in esposizione. Tutte avevano la marcatura punzonata ma solo alcune avevano l'etichetta. Lui non tiene pieghevoli, le fa avere su ordinazione, ma ha tante MTB e BDC. Ho notato che tutte le bici italiane (Olmo, Shockblaze, etc.) avevano la doppia marcatura mentre le straniere (Ghost, Connondale, etc.) solo quella punzonata. Ti riporto il testo spagnolo dalla EN14764 da cui ho tratto l'informazione. Tu sei otto piani sopra di me nelle lingue e può darsi che possa capire meglio.

6 Marcado
6.1  Requisito
El cuadro debe ser:
a) marcado de forma visible y permanente con un número de serie en un lugar fácilmente visible;
b) marcado de forma visible y duradera con el nombre del fabricante o del representante del fabricante y el número de esta norma europea, es decir Norma EN 14764. El método de control de la duración del marcado se describe en el apartado 6.2
Nota 1: Algunos países tienen ya requisitos reglamentarios relativos al marcado de bicicletas.
……………………………………………
6.2  Ensayo de durabilidad
6.2.1  Requisito
Cuando se ensaya de acuerdo con el apartado 6.2.2, el marcado debe permanecer fácilmente legible. No debe ser fácil de retirar ninguna marca o etiqueta ni debe mostrar signos de combadura.
6.2.2  Método de ensayo
El marcado debe ser frotado a mano durante 15 s con un trozo de tejido embebido en agua y después nuevamente durante 15 s con un trozo de tejido embebido en disolvente mineral.

Io ho tradotto così:

6 Marcatura
6.1  Requisito
L’immagine dovrebbe essere:
a) marcatura visibile e permanente, con un numero di serie in un luogo facilmente visibile;
b) marcatura visibile e duratura con il nome del fabbricante o mandatario del costruttore e il numero della presente norma europea, cioè EN 14764. Il metodo di controllo della durata della marcatura descritto nella sezione 6.2
Nota 1: Alcuni paesi hanno già i requisiti normativi per la marcatura bici,
………………………………………………..
6.2  Prova di durabilità
6.2.1  Requisito
Quando si esegue la prova in conformità al paragrafo 6.2.2, la marcatura deve rimanere leggibile. Non deve  essere facile da graffiare dallo sporco o da etichette e non deve mostrare segni di deformazione.
6.2.2  Metodo di prova
La marcatura deve essere strofinata a mano per 15 s con un pezzo di stoffa imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un pezzo di stoffa imbevuto di solvente minerale.

Se ho scritto qualche fesseria non esitare a correggere.
Ora credo che la chiave di lettura possa essere nella Nota 1. Come in Italia anche negli altri paesi la normativa nazionale è prevalente sulle norme generiche. La EN14764 ammette che vi siano normative nazionali prevalenti. Tant'è che il prossimo post che vorrei scrivere in questo topic parlerà del Codice della Strada più che della EN14764. Alcuni articoli del CdS infatti ricoprono i capitoli della norma che possono essere trascurati (vedi luci, campanelli,etc.). Ciao e grazie ancora.

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Offline Hopton

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Re:Sicurezza della bici. La norma Europea EN 14764
« Risposta #5 il: Giugno 07, 2014, 07:57:54 pm »
Ci provo, anche se il mio spagnolo non è granché, eventualmente altri più preparati di me potranno dare ulteriori contributi. ;) Allora all'inizio la parola "cuadro" significa telaio, quindi la frase all'inizio si può tradurre:

Marcatura
Requisiti
Il telaio deve essere:
1) marcato in modo visibile e permanente etc etc

Tutto il punto 6.1 sembra riferirsi alla marcatura  tramite punzonatura sul telaio. Poi però il punto 6.2 dice "No debe ser fácil de retirar ninguna marca o etiqueta", cioè non deve risultare facile eliminare alcuna marcatura o etichetta. Quindi si deduce che può esserci una marcatura (cioè punzonatura sul telaio) oppure un'etichetta. Almeno io la interpreto così. Concordo comunque che la norma europea fa capire che dà spazio a eventuali integrazioni date da norme dei singoli stati membri.

Riguardo al fatto poi che molti produttori italiani pongano sia la punzonatura che l'etichetta non mi sorprende, è una scelta dettata da una logica commerciale ed è molto diffusa in vari settori: con la marcatura ci si mette a posto per quanto riguarda i requisiti di conformità a una norma, ma con un'etichetta si dà maggior risalto alle stesse informazioni e si ha spazio per aggiungerne eventualmente altre, in modo da poter far risaltare meglio il marchio. Poi magari l'etichetta dopo l'acquisto viene strappata via dal cliente finale mentre invece la punzonatura permane, ma nella fase precedente all'acquisto assicura una migliore visibilità al prodotto e a certe sue caratteristiche, per questo non mi sorprende che i pochi marchi italiani superstiti nel settore ciclistico preferiscano sia punzonare che mettere un'etichetta. ;)

Mario
« Ultima modifica: Giugno 07, 2014, 08:02:33 pm by Hopton »
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Offline gip

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Re:Sicurezza della bici. La norma Europea EN 14764
« Risposta #6 il: Giugno 09, 2014, 11:31:44 am »
@ Hopton. Grazie per l'aiuto. Posso convenire con te più o meno su tutto salvo che al punto 6.1 dove io vedo indicate due tipi di marcature. Una definita 'permanente' e una 'duradera'. Credo che l'importante alla fine sia che la bici sia marcata.
Volevo passare adesso ai capitoli 4.20 e 4.21 della EN14764 in cui si parla rispettivamente di segnalazioni luminose e sonore. Il 4.20 rimanda di fatto alle singole legislazioni nazionali ed aggiunge solo che in caso di impianto di illuminazione cablato il cavi devono resistere a sforzi di trazione non inferiori ai 10N. Il capitolo 4.21 rimanda semplicemente alla norma ISO 7636 che però io non ho trovato in giro. Resta il fatto che per questi due argomenti è prevalente la nostra legge 285 (CdS) e il suo regolamento DPR 495 e successivi aggiornamenti. Per chi ha pazienza questo è un estratto che riassume quanto richiesto per le sole bici: http://www.fashionmotors.it/veicoli%20elettrici/bici/codice%20della%20strada.htm.
Per le segnalazioni acustiche il Codice richiede l'udibilità a 30 m e basta. Per le luci e soprattutto per i catadiottri la faccenda è più complessa. Leggendolo mi accorgo che la gran parte delle bici non sono conformi a partire dalla mia.
- Luci bianche anteriori. Il regolamento dice solo che debbano essere puntate a meno di 20 m davanti la bici. E fin qui... Quello che mi sembrano strani sono i livelli di illuminamento richiesti. 2 lux a 10 m chi li misura? E' un qualcosa che si può fare solo in laboratorio e con strumenti sofisticati.
- Luce rossa posteriore. Richiede che siano poste sull'asse longitudinale del veicolo. Vorrebbe dire che quelle ad induzione poste lateralmente non sono ammesse!.
- Catadiottri rossi posteriori. Già la formulazione della norma è piuttosto bizantina ma la cosa preoccupante è il giochino dei diedri. Se ho capito bene non vi è alternativa alla posizione del catadiottro, deve essere piazzato al termine del parafango o del portapacchi (e chi non li ha?). Se così fosse, sistemi che ho visto in giro, ad esempio su alcune Brompton, che mettono il catadiottro davanti alla ruota posteriore (come la mia del resto) non sarebbero legali.
- Catadiottri laterali. Secondo me non è ben chiaro se devono essere per forza messi sulle ruote o possono essere piazzati anche in altre posizioni ad esempio sulle forcelle. A leggere in modo stretto la norma sembrerebbe la seconda ipotesi.
Infine vorrei far notare quanto esposto al comma 10 dell'art. 224. Qualsiasi dispositivo deve essere approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici e presentare l'apposita marcatura. Ahi, ahi, ahi.....Per finire alla grande ed infondere speranza le sanzioni vanno da 24 a 94€ ciascun dispositivo fuori legge. Ciao a tutti.

 
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Offline gip

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Re:Sicurezza della bici. La norma Europea EN 14764
« Risposta #7 il: Luglio 10, 2014, 09:47:33 pm »
Lesson 3 I freni (cap. 4.6)
La norma EN 14764 richiede un doppio circuito frenante esattamente come il CdS. I freni devono agire uno sulla ruota posteriore e uno sull’anteriore inoltre l’azionamento viene richiesto ‘indipendente’ per ciascuno di essi. Questo significa che chi gira con un unico freno o con un circuito frenante che agisce contemporaneamente su entrambi i freni ha una bici non conforme alla EN 14764 ma soprattutto viola il CdS. Sono ammessi tutti i tipi di freno di nostra conoscenza: sul cerchione, a tamburo, contropedale, disco, etc. Non fa cenno a: paracadute, ancore e suole delle scarpe (questo lo aggiungo io). Nei materiali d’attrito non deve essere presente l’amianto (vorrei vedere…)
Le leve freno devono avere le seguenti caratteristiche:
Per un tratto di almeno 40 mm la distanza tra la leva e la parte esterna della manopola non deve eccedere:
-   90 mm per le bici aventi la sella che può alzarsi più di 635 mm da terra;
-   75 mm per le bici da bambino con sella che arriva fino a 635 mm da terra.
La figura (tratta dalla norma stessa) chiarisce magari meglio il significato delle varie quote.



Per la verifica di queste misure è prevista un’apposita dima di controllo.
Le prestazioni di frenatura richieste dalla norma sono le seguenti:
-   Sull’asciutto a 25 km/h arresto entro 7m con ambo i freni ed entro 15m col solo freno posteriore.
-   Sull’umido a 16 km/h arresto entro 5 m con ambo i freni e 10m col solo posteriore.

Viene sempre considerato per le prove un carico di 100 kg dato da bici più ciclista e una forza applicata a ciascuna leva freno non superiore a 180 N. Durante la frenata non devono verificarsi: vibrazioni eccessive, blocco della ruota anteriore, beccheggio della bici con sollevamento della ruota posteriore, perdita di controllo da parte del ciclista, eccessive derapate laterali non controllabili.
La norma descrive poi a lungo metodi di prova, caratteristiche delle piste prova, attrezzature di prova, forze da applicare per test di resistenza statici ed a fatica e formule di tutti i tipi per definire ed interpretare i dati di test. Ad esempio per le bici dotate di freno a contropedale il test di resistenza statico prevede una forza di 1500 N mantenuta per un minuto:



Tale sforzo coinvolge, oltre l'apparato frenante anche la pedivella, guarnitura, pedali, catena, etc.
Comunque sarebbe troppo complesso e noioso entrare nel merito di questi argomenti. Credo che adesso comunque ora ne sappiamo un po’ di più sulle nostre bici (io di sicuro!). Ciao a tutti.






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Tags: sicurezza normativa