il codice prevede catarifrangenti arancioni per la visibilità laterale (stesso colore per quelli sui pedali.
anche se con altri mezzi si può essere più visibili altrettanto bene la legge non prevede interpretazioni in questo caso.
La bici non è un mezzo che si immatricola, quindi non credo che la brompton si preoccupi più di tanto dei vari codici della strada differenti del mondo.
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La bici viene fornita con due lucine mignon BioLogic a due LED ed un catarifrangente anteriore bianco. Le lucine sono simpatiche ma assolutamente insufficienti sia dal punto di vista della sicurezza che da quello dell'illuminazione della strada. Possono giusto andar bene per segnalare la propria posizione quando si e' fermi ai semafori, ma nulla di piu'.
Dal punto di vista del Codice della Strada la Tern cosi' come viene fornita e' in difetto. Come minimo e' necessario aggiungere un avvisatore acustico e i catarifrangenti gialli alle ruote.
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Onestamente non ne ho la più pallida idea nemmeno io. Certo è che il regolamento dal Codice della Strada sul catarifrangente posteriore pone un fiume di regole. Il tuo ha una superficie minima di 25 cmq? Ha un rapporto tra base e altezza del rettangolo circoscritto non superiore a 2? Ha la marcatura rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture? Per non parlare della sua posizione. Credo che metà delle bici nel nostro paese sia 'fuorilegge' (la mia di sicuro). Fa più vittime la burocrazia che una tromba d'aria. :-[
a proposito del codice della strada.. ecco cosa NON fare.Seh, vabbé, allora me ne sto a casa!
Io dopo i primi due chilometri mi sarei spalmato una dozzina di volte.....
vorrebbero estendere il regolamento dei punti anche se fai infrazione con la bicicletta. Lo facessero pure.
Puoi sempre emigrare in pieghevole ;D ;D ;D ;D ;D
Sdrammatizziamo che è meglio....
bici e assicurazione è un ossimoro!In Svizzera dal primo gennaio è stata abolita la cosiddetta vignetta per le bici. Prima infatti tale vignetta costituiva una sorta di assicurazione obblgatoria. L'abolizione è arrivata dopo mesi di pubblico dibattito (tipico degli svizzeri), durante la quale sono stati sviscerati tutti i pro e i contro. I fautori sostenevano che si trattava di pochi spiccioli e che in questo modo si tutelano i ciclisti in caso di incidenti, soprattutto quelli poco abbienti (visto che in Svizzera molti ciclisti già facevano ricorso ad assicurazioni private, evidentemente più "inclusive"). Alla fine ha prevalso la concezione che la bici è e deve continuare ad essere per eccellenza un veicolo semplice e privo di complicazioni di ogni sorta, burocratiche, fiscali etc. Giustamente secondo me. :) Quest'estate conto di esplorare con la dolce metà qualcuna delle innumerevoli ciclabili elvetiche, specie in Ticino per ragioni di vicinanza.
Okkio però a dove emigri!!! Mia sorella vive in Germania (ma lo stesso vale per l'Austria):la patente ti viene ridotta in coriandoli se ti beccano con un bicchiere di troppo...anche in bici. Se vuoi fare una serata birra e salsicce -tipo "Altrimenti ci arrabbiamo" (citazione da cinema colto!)-ti tocca andare a piedi o ... spingere.
Giusto per riprendere mark_to. Meno di un'ora fa in Carlo Alberto una signora in bicicletta è stata centrata dalla porta di un Q5 che un improvido signore aveva spalancato senza guardarsi dietro prima di aprirla. Risultato: la signora per terra, si lamentava di avere male alla spalla accerchiata da persone che cercavano di aiutarla e un altro signore (probabilmente il proprietario del SUV) che cercava di minimizzare....
Giusto per riprendere mark_to. Meno di un'ora fa in Carlo Alberto una signora in bicicletta è stata centrata dalla porta di un Q5 che un improvido signore aveva spalancato senza guardarsi dietro prima di aprirla. Risultato: la signora per terra, si lamentava di avere male alla spalla accerchiata da persone che cercavano di aiutarla e un altro signore (probabilmente il proprietario del SUV) che cercava di minimizzare....ah, ma allora sono tue le telecamere in giro per torino?
....ah, ma allora sono tue le telecamere in giro per torino?No. Ci stavo passando a piedi...
Passo col rosso ma prima guardo bene di non intralciare la strada a nessuno, attraverso con la bici sulle strisce pedonali ma senza mettere in difficoltà i pedoni, pedalo sui marciapiedi quando la strada è troppo buia e pericolosa, procedo contromano in alcune stradine ma prestando molta attenzione a chi viene nel senso giusto e a una velocità così bassa che i pedoni mi tamponano. Se mi fanno l'alcol test trovano un po' di sangue nell'alcol (scherzo) ma non ho mai guidato ubriaco per un metro.non voglio fare la morale a nessuno e del resto sono d'accordo che la regolamentazione del traffico (ad esempio quella semaforica) è un'esigenza conseguente l'avvento del traffico automobilistico, ma le auto ci sono e non si possono ignorare purtroppo.
Insomma, infrango moltissime regole ma tutto nel rispetto di un sano buon senso.
Vado in bici, per sport o per diporto, da quasi 30 anni. Non ho mai causato un incidente o problemi ad alcuno.
Sono da condannare?
[...]
Come la mettiamo con la legge?
Non esiste un sonno-test? 8)
rispettando paletti universali tipo "niente stroboscopiche rosse e blu" e altri di buon senso tipo "niente girandole catarifrangenti verdi".
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell?altro.
2. I ciclisti devono avere libero l?uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5.È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all?articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest?ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l?art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90. La sanzione è da euro 33,60 a euro 137,55 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Penso siano i Risciò (e assimilabili) quelli del comma 6si si, ma la cosa che mi fa ridere è che si specifica che a condurre debba essere un conducente e non un passeggero :-D
Il link al blog è questo: http://mammiferobipede.wordpress.com/2012/02/25/un-ciclista-da-marciapiede/ (http://mammiferobipede.wordpress.com/2012/02/25/un-ciclista-da-marciapiede/)
Il link al blog è questo: http://mammiferobipede.wordpress.com/2012/02/25/un-ciclista-da-marciapiede/ (http://mammiferobipede.wordpress.com/2012/02/25/un-ciclista-da-marciapiede/)
Quoto al 1000 per 100 !
Roma è un mondo spietato e per sopravvivere non puoi accontentarti del CDS.
Segnalo a questo link http://staff.science.uva.nl/~caterina/personal/bicimobyl/codicestrada.html (http://staff.science.uva.nl/%7Ecaterina/personal/bicimobyl/codicestrada.html) un bel riassunto delle regole del codice della strada che un velocipede deve rispettare.ehm... ho paura che non sia aggiornato, magari gli articoli sono validi, probabilmente sono ancora quelli, ma le cifre delle multe sono riportate in lire :o
...fa rimanere male . :(
Ogni giorno c'è gente chiusa in auto che ci vede mentre superiamo la fila al semaforo in scioltezza, entriamo allegramente nella ZTL, tagliamo per viuzze improbabili per poi sbucare nuovamente di fronte a loro o li abbandoniamo a seguire mesti il camion dei rifiuti.E lì inizia il rancore per questi indisciplinati che andrebbero severamente sanzionati perché non rispettano il codice della strada e sono un pericolo per i pedoni e tagliano la strada alle brave persone in coda e non pagano il parcheggio e parcheggiano dappertutto ingombrando i marciapiedi e passando sui piedi della gente che passeggia e... >:(
Magari non l'aveva, la patente. E quindi che gli tolgono? I punti della raccolta del supermercato?
Si può usare la bicicletta per andare al lavoro solo se mancano i mezzi pubblici. A precisarlo, richiamando una pronuncia del 2011, è l'ordinanza n. 7970 della Corte di cassazione depositata lo scorso 18 maggio. La vicenda vede coinvolta una donna che decide di usare la propria bicicletta per recarsi al luogo di lavoro. Durante il percorso la lavoratrice è investita da una autovettura, riportando diverse lesioni. A questo punto, l'Inail nega la domanda di infortunio in itinere, mentre il tribunale accoglie il ricorso della donna. La vicenda arriva in Corte di appello, che dà invece ragione all'istituto assicuratore. In particolare, afferma la corte territoriale, non c'era la necessità di usare il mezzo privato per recarsi al luogo di lavoro. Infatti, il percorso dall'abitazione alla sede della ditta si trovava in pieno centro urbano con la presenza di numerosi mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, e con transito in corsie preferenziali. Inoltre, la sentenza esclude la necessità dell'uso della bicicletta poiché l'avvalersi del mezzo pubblico, con una percorrenza di circa 30 minuti, avrebbe agevolmente potuto far conseguire alla lavoratrice una maggiore comodità e un minore disagio nel conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari.fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-08-13/giudici-bocciano-utilizzo-veicoli-064338.shtml?uuid=Abb07jNG
Della vicenda si è occupata la Cassazione che, richiamando un precedente e consolidato orientamento, ha rigettato il ricorso della donna. In particolare, con ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011, la Corte ha affermato che l'uso del veicolo privato deve rappresentare una necessità. In sostanza, non vi devono essere soluzioni alternative rappresentate essenzialmente dai mezzi pubblici, tenuto conto che essi rappresentano lo strumento normale per la mobilità delle persone e comportano un minor grado di esposizione al rischio della strada.
Sulla scia di questo ragionamento, la sentenza della Cassazione n. 995/2007 ha sostenuto che il carattere della necessità dell'utilizzo del mezzo proprio deve essere valutato anche in un ottica di bilanciamento tra le esigenze del lavoro e quelle familiari proprie del lavoratore. Infatti, l'utilizzo del mezzo privato che sia improntato a maggiore comodità o a minori disagi per il lavoratore non assume quello spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della società (Cassazione 17167/2006).
In definitiva, la Corte sostiene che la collettività non può gravarsi di spese ricollegabili a cause comportamentali che, non improntate alla necessaria prudenza, non siano funzionalizzate a ridurre i margini di rischio che il prestatore di lavoro incontra nel percorso casa-lavoro. Rischi ? conclude la pronuncia ? che possono drasticamente ridursi sia con l'utilizzo di mezzi di trasporto più affidabili e sicuri, sia con la percorrenza di itinerari più brevi.
Per andare in bici, non basta imparare a pedalare mantenendo l?equilibrio. Bisogna anche conoscere il codice della strada. Lo sapevate, per esempio, che attraversare le strisce pedonali sulle due ruote potrebbe costarvi una multa di 94 euro? E che la vostra bici deve per forza essere dotata di un campanello in grado di produrre «una segnalazione utile almeno a trenta metri di distanza»?fonte: http://www.linkiesta.it/biciclette-codice-della-strada
L?uso dei «velocipedi» è regolato dal Codice della strada. Dopo la definizione di «velocipede» fornita dall?articolo 50, all?articolo 68 si trovano le «caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi». In parole povere, il ciclista è obbligato ad avere due freni, un campanello, luci bianche o gialle anteriori e rosse posteriori e pedali catarifrangenti. Con una precisazione: «Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza». Nel caso in cui la bici sgangherata che usate per andare a lavoro o all?università non abbia anche uno solo di questi strumenti, sappiate che potrete essere soggetti a una multa che va dai 23 ai 92 euro.
Ma non è finita qui. All?articolo 182 viene regolato il comportamento da adottare sulle due ruote. I ciclisti, si legge, devono procedere su un?unica fila («mai affiancati in numero superiore a due»), avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano (quindi niente acrobazie), condurre il veicolo a mano nei casi in cui siano di intralcio per i pedoni e possono trasportare un?altra persona solo se più piccola di 8 anni (quindi niente giri romantici in coppia). In caso contrario, la multa può andare dai 23 ai 94 euro.
In più, i ciclisti «devono sempre evitare improvvisi scatti, ovvero movimenti a zig-zag», circolare nel senso di marcia (quindi basta ignorare i divieti di accesso) e «segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare». E per la sera? Fuori dai centri urbani bisogna indossare «giubotto ad alta visibilità» o «bretelle retroriflettenti» da mezz?ora dopo il tramonto del sole a mezz?ora prima dell'alba.
E attenti anche al semaforo. In base a una nota del ministero dei Trasporti dello scorso 4 luglio, anche il ciclista deve osservare le regole della strada e fermarsi davanti al semaforo rosso. La multa è di 154 euro. Stesso discorso per il cellulare: se verrete beccati con una mano occupata a reggere il telefono accanto all'orecchio, la sanzione prevista è di 152 euro. A meno che non si usi un comodo, e sicuro, auricolare.
Beh, prima di fare una multa, devono riuscire a prendere il ciclista trasgressore! Personalmente, se vengo "pinzato" a bruciare un semaforo rosso o andare in un senso vietato da una pattuglia in macchina, comincio a pedalare deciso e voglio vedere come fanno a prendermi!
nessunConfine...come mai non ti piace il tono?...io lo trovo serio, pungente al punto giusto per far sì che si instauri il dubbio e l'attenzione nei ciclisti che magari non adottano (per scelta ma anche per ignoranza o pigrizia) le misure previste e rese obbligatorie dal codice...ke pensi?
Beh, prima di fare una multa, devono riuscire a prendere il ciclista trasgressore! Personalmente, se vengo "pinzato" a bruciare un semaforo rosso o andare in un senso vietato da una pattuglia in macchina, comincio a pedalare deciso e voglio vedere come fanno a prendermi!
non potrebbero semplicemente mettersi di sbieco e bloccarti?...lo fanno con le auto che voglio dire potrebbero correre di +...all'estero ti bloccano sulla bici e ti sanzionano come niente...Beh, con la bici è un po' più facile svicolare via!!! E poi non avendo la targa, prima che mi prendono!!
Beh, con la bici è un po' più facile svicolare via!!! E poi non avendo la targa, prima che mi prendono!!
fomenteresti un inseguimento alla Blues Brothers ma con le bici 8) ;D ;D ;D...ci starebbe ma non contare su dime pe rla parte di Jake elwood: io ti osserverei dal ciglio della strada con la bici sul cavalletto....tiferei per te ovvio, ma nulla + :PO mi sparano o non mi fermo!!! ;D
O mi sparano o non mi fermo!!! ;Doltre che le lucette, bretelle o gilet, borse e caschetto....anche il giubboptto antiproiettile ;):P...edddai sarebbe troppo...
Ministero delle infrastrutture e dei trasportiqui qualche commento
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezze Stradale
Divisione II
01/08/2012
Prot. n. 4444
Oggetto: Richiesta di parere in merito all?art. 41 CdS. Commi che regolano il comportamento del velocipedi in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate. Rif. nota del 27.06.2012. (http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2428&Itemid=7)
Con riferimento ai quesiti qui proposti con la nota in riscontro, si riportano di seguito le norme che regolano il comportamento del ciclisti In corrispondenza delle intersezioni semaforizzate.
I velocipedi sono tenuti a circolare sulle piste ciclabili, qualora esistenti, ai sensi dell?art. 182, c. 9, del Codice [I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento]; la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione è assicurata dagli attraversamenti ciclabili, ai sensi dell?art. 146, c. 1, del Regolamento [1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento].
Le lanterne semaforiche per velocipedi possono essere Impiegate solo in corrispondenza di piste ciclabili, ai sensi dell?art. 41, c. 6, del Codice (DLs n. 285/1992) [6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile] e dell?art. 163, c. 4, del Regolamento (DPR n. 495/1992) [4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni (1). ].
Le piste ciclabili possono essere realizzate in sede propria o in corsia riservata; quest?ultima può essere ricavata su carreggiata stradale o su marciapiede, come indicato dall?art. 6, c. 2, del ?Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili?, approvato con DM n. 557/1999 [2. La pista ciclabile può essere realizzata:
<blockquote>a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili;
b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;
c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.].</blockquote> In assenza di piste ciclabili i velocipedi possono circolare sul marciapiede in promiscuo con i pedoni, alle condizioni previste dall?art, 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999 [5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:
<blockquote>a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all'articolo 7;
b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.</blockquote> ], ovvero sulla carreggiata stradale in promiscuo con i veicoli, al sensi del medesimo ari. 4, c. 6 [6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, rappresentano la tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi per dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità - in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dossi - ecc.) che comunque puntino alla riduzione dell'elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.].
Dal combinato disposto delle norme sopra citate discende che, qualora circolino in promiscuo con gli altri veicoli, i velocipedi sono tenuti ad osservare le regole generali di circolazione; in particolare alle intersezioni semaforizzate i ciclisti devono tenere il comportamento di cui all?art. 41 cc. 9, 10 e 11 [9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni].
Qualora circolino in promiscuo con i pedoni, i ciclisti sono tenuti ad attraversare sugli attraversamenti pedonali, che godono di precedenza ai sensi dell?art. 40, c. 11, del Codice [11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi]; se sono presenti lanterne semaforiche pedonali, ai sensi dell?art. 41, c. 15 [15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni], I ciclisti devono assumere il comportamento dei pedoni di cui al medesimo art. 41, c. 5 [5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde], intendendo che sono fermi o attraversano quando c?è via libera per i pedoni, senza necessariamente scendere dalla bicicletta; se necessario, devono inoltre adottare il comportamento di cui all?art. 182, c. 4 [4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza].
In presenza di piste ciclabili, munite di attraversamenti ciclabili che, ai sensi dell?art. 135, c. 15, del Regolamento, devono essere sempre segnalati, se sono presenti le lanterne per velocipedi il comportamento dei ciclisti sarà ancora quello di cui all?art. 41, cc. 9, 10 e 11, del Codice [vedi sopra], come prescritto dal medesimo art. 41, c. 14 [14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11]; in assenza di lanterne per velocipedi, sugli attraversamenti ciclabili i velocipedi godono della precedenza ai sensi dell?art. 40, c, 11 [vedi sopra].
Ove ricorra il caso, saranno infine adottati i comportamenti di cui all?art. 377, cc. 2 e 7, del Regolamento.
Nel caso in esame trattasi di intersezione semaforizzata, comandata automaticamente dalla presenza dei veicoli a motore, e di traffico in promiscuo di veicoli a motore e di velocipedi; conseguentemente i conducenti dei velocipedi devono osservare le norme generali di circolazione valide per tutti i veicoli.
In proposito si osserva che un impianto semaforico può essere gestito con programma a ciclo fisso, variabile ovvero attuato (ossia variabile in funzione del traffico sui vari rami dell?intersezione, rilevato attraverso appositi sensori), o sincronizzato con altri impianti, in funzione di scelte che vengono operate dall?ente proprietario della strada per gestire al meglio la circolazione.
Pertanto l?adozione del comando attuato ricade nella facoltà dell?ente proprietario, secondo le valutazioni di competenza.
Non si può pretendere in maniera generica un ciclo semaforico attuato, tanto meno attuato dal transito dei velocipedi, anche perché non risultano attualmente disponibili sensori in grado di rilevare comunque la presenza dei velocipedi.
In alternativa, può essere adottata la soluzione di predisporre un comando manuale a chiamata utilizzabile dai ciclisti, la cui convenienza deve essere opportunamente valutata.
E? infine sicuramente praticabile la soluzione di utilizzare l?attraversamento pedonale presente sulla Via Mameli.
AI riguardo si osserva che, in assenza di percorso promiscuo pedonale e ciclabile realizzato alle condizioni di cui all?art. 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999 [4. Nel capo II del presente regolamento sono definite le norme da rispettare per la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili, mentre per i percorsi promiscui, le cui caratteristiche tecniche esulano dalla disciplina delle presenti norme, vengono fornite unicamente le indicazioni riportate ai commi 5 e 6.
5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:
<blockquote>a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all'articolo 7;
b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.],</blockquote> i conducenti di velocipedi dovranno necessariamente procedere a piedi, in quanto non è consentita la circolazione dei velocipedi sul marciapiede; l?attraversamento sulle strisce pedonali in sella al velocipede è consentita assicurando tuttavia il rispetto di quanto disposto dall?art. 182, c. 4 [4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza].
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
Come sempre alle note e circolari ministeriali fa difetto il dono della sintesi, oltre che il dono di scrivere in un italiano che non risulti ammorbante....stiamo buoni che non ci sono i soldi!(è sempre bello morire per una giusta causa).
Per quanto mi riguarda, segnalo ad esempio una questione che in tanta verbosità non viene mai considerata: le pseudo piste ciclabili sulle quali non si effettua alcuna manutenzione per anni, fino ad arrivare ad essere delle trappole mortali disseminate di crateri. Io attraverso tutti i giorni un vialone bello lungo a Monza che ha proprio una ciclabile di questo tipo. Io sono obbligato per legge a percorrerla (per altro in un tratto è piena di attività commerciali, per cui si rischia continuamente lo scontro con i pedoni), con le ruotine della Brompton che sobbalzano. Affianco c'è la carreggiata stradale che è appena stata tutta rifatta ed è liscia come un biliardo, ma io non la posso percorrere, perché sono tenuto a usare la "comoda" pista ciclabile...
Anche se sinceramente dubito che un vigile mi farebbe mai una multa per questo, però in caso di incidente sarebbe automaticamente colpa mia a prescindere dalla dinamica, perché avrei dovuto utilizzare la ciclabile.
Mario
please, citate solo la parte che vi interessa, non tutto il post. ;)Chiedo schiuma, devo ancora imparare a "tagliare" i post!
Come sempre alle note e circolari ministeriali fa difetto il dono della sintesi, oltre che il dono di scrivere in un italiano che non risulti ammorbante....
Per quanto mi riguarda, segnalo ad esempio una questione che in tanta verbosità non viene mai considerata: le pseudo piste ciclabili sulle quali non si effettua alcuna manutenzione per anni, fino ad arrivare ad essere delle trappole mortali disseminate di crateri. Io attraverso tutti i giorni un vialone bello lungo a Monza che ha proprio una ciclabile di questo tipo. Io sono obbligato per legge a percorrerla (per altro in un tratto è piena di attività commerciali, per cui si rischia continuamente lo scontro con i pedoni), con le ruotine della Brompton che sobbalzano. Affianco c'è la carreggiata stradale che è appena stata tutta rifatta ed è liscia come un biliardo, ma io non la posso percorrere, perché sono tenuto a usare la "comoda" pista ciclabile...
Anche se sinceramente dubito che un vigile mi farebbe mai una multa per questo, però in caso di incidente sarebbe automaticamente colpa mia a prescindere dalla dinamica, perché avrei dovuto utilizzare la ciclabile.
Mario
Scusa ma che la legge ti vieta di andare sulla carreggiata se c'è la ciclabile?
metrosur...ma a Dublino il gilet giallo lo usano anche in pieno giorno?...in questo caso penso che sia poco utile, in città per lo meno...perché sarebbe un discorso diverso dai fari delle macchine che ora hanno l'obbligo di accendere anche di giorno e nei centri abitati (ma quanti lo fanno?)...il gilet gode solo di luce riflessa e rifratta proveniente da altra fonteil discorso è valido per la parte grigia che è riflettente. la parte gialla è fluorescente e con la luce del sole è più luminoso di qualsiasi altro colore rimanendo più visibile anche se per esempio tu avessi una giacca non tecnica gialla.
Scusa Jimmy, per la fretta forse mi sono espresso male. Volevo dire: su un marciapiede un ciclista, in certi casi, su certe vie, è più al sicuro che su strada. Basta che il ciclista moderi la velocità, stia attento ai pedoni, e in questo modo nessuno (né i pedoni, né i ciclisti) corre rischi. La cosa è molto elementare e deve in ogni circostanza essere dettata dal buon senso.
A Roma ci sono delle piste ciclabili realizzate sui marciapiedi dove lo spazio per pedoni e quello per ciclisti è diviso da una striscia di vernice, spesso invisibile e ancora più spesso ignorata da molti, siano essi pedoni e ciclisti. In più a questo stato di cose si aggiunge la scarsa larghezza degli spazi pedonali: basta che due persone camminino a fianco perché tutto il marciapiede risulti occupato! Non mi sembra comunque che in questi casi si verifichino così spesso investimenti di pedoni da parte di ciclisti! Basta moderare la velocità, dare qualche precedenza, avvertire suonando un campanello, e il gioco è fatto!
So che molti saranno in disaccordo con me, ma non giustifico nessun comportamento che violi il codice della strada, che sia di un automobilista, o ciclista o pedone.
Ho lo stesso giramento di palle quando un autosauro mi occupa la ciclabile, o quando un ciclista mi viene contromano su una ciclabile a senso unico, costringendomi a buttarmi da una parte perchè lui/lei non si sforza neanche di tenere la sua destra (mi capita praticamente tutti i giorni), o quando, sempre sulla ciclabile, mamme con carrozzine o signore con cane scorrazzano tranquillamente, e ti guardano pure male se scampanelli incazzato...
Non giustifico il ciclista che va sul marciapiede con la scusa che le strade non sono sicure, non è un ragionamento che fila, mi dispiace...non è in questo modo che i ciclisti otterranno più rispetto, più ciclabili, più parcheggi.
(è la prima volta che vedo il termine "visable" con questa accezione)OT MODE OFF
Mark_TO...per una cosa mi trovi d'accordissimo (anzi, di più) con te mentre per un'altra in disaccordissimo (anzi, uguale ;D)...dunque: d'accordissimo quando scrivi che per nessuna ragione (mia, ma anche tua e , forse, di altri...) le bici devono o possono andare sul marciapiede e la questione di sicurezza, x me e te, è un'argomentazione debole...
in disaccordo quando ti riferisci al potenziale ciclista che viene contromano sulla pista ciclabile a senso unico: in questo caso, sì, ne farei anche una questione di sicurezza, in mancanza della pista dall'altro lato della strada (ma poi mi chiedo, perchè non le fanno tutte e adoppio senso?!?°_°)...per la quale accetto ben volentieri e esigo l'utilizza della ciclabile anche per il doppio senso, anceh se è stata prevista per uno solo...
per il resto BAci &Bici
mi chiedevo, le vostre bici sono completamente conformi al codice della strada?La mia pieghevole monta freni, catarifrangenti (cerchi, pedali, anteriore e posteriore) luci e campanello.
dalle foto che ho visto, mi pare che praticamente nessuno sia conforme al 100%
... cosa ne pensate riguardo a questo articolo
http://www.gazzettino.it/SCIENZA/TECNOLOGIA/province/nordest/ciclista_investito_e_multato_perch_era_alesterno_della_carreggiata/notizie/262252.shtml
credo proprio che aggiungerò catarifrangente posteriore che mi manca e i catarifrangenti gialli alle ruote, perché a quanto pare i bastoncini 3M non sono conformi.mi chiedevo, le vostre bici sono completamente conformi al codice della strada?La mia pieghevole monta freni, catarifrangenti (cerchi, pedali, anteriore e posteriore) luci e campanello.
dalle foto che ho visto, mi pare che praticamente nessuno sia conforme al 100%
Mi sembra proprio che la bici sia in regola.
ritornando seri, ecco uno spunto di riflessione molto ufficiale
"Richiesta di parere in merito all?art. 41 CdS. Commi che regolano il comportamento del velocipedi in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate"
il ministero risponde:
http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2428&Itemid=7 (http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2428&Itemid=7)
Dal combinato disposto delle norme sopra citate discende che, qualora circolino in promiscuo con gli altri veicoli, i velocipedi sono tenuti ad osservare le regole generali di circolazione; in particolare alle intersezioni semaforizzate i ciclisti devono tenere il comportamento di cui all?art. 41 cc. 9, 10 e 11 [9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale;...
L’interpretazione prevalente in ambito tecnico del comma 15 dell’art. 41 CDS, ma anche in ambito assicurativo, è che la persona in bici, in assenza del semaforo dedicato, se svolta a destra o prosegue diritto si comporta come veicolo, se deve girare a sinistra deve comportarsi come pedone e quindi attraversare in due tempi, scendendo dalla bici, poi come e quando si scende e come e quando si risale in bici questo nessuno lo sa.
Si propone la seguente riformulazione.
Art. 41 Segnali luminosi CDS
15. In assenza di lanterne semaforiche per i biciclette o di altra segnaletica a esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento degli altri veicoli.